NORMATIVA

RESTRIZIONI DELL'IMPIEGO DEL PRINCIPIO ATTIVO GLIFOSATO

10 Agosto 2016

Il 4 luglio 2016 era stata data proroga ai prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva glifosate, fino al 31 dicembre 2017, in attuazione del Reg (UE) 1056/2016.
Successivamente, la Commissione europea ha emanato un ulteriore Reg (UE) 1313/2016 che modifica le condizioni di approvazione della medesima sostanza attiva.
La direzione generaleIgiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione con decreto del 9 agosto 2016 revoca le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate  (glifosato) in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata  (n. CAS 61791-26-2) e modifica le condizioni d’impiego dei restanti prodotti fitosanitari.

revoca di ’impiego del glifosate
a) nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a ) decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie;
b) in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura;

Prescrizioni supplementari dell’etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente frase: “divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all ’80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui all’art.93, comma 1 e all’art.94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”.

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